Category: Normative tecniche immobiliari (2)

A partire dal 1° gennaio 2024, la Legge di Bilancio ha apportato diverse novità per il settore dell’edilizia. Molte di queste hanno toccato il Superbonus e coloro che hanno usufruito di questa possibilità.

La novità più importante è che alle plusvalenze che derivano dalla vendita di immobili oggetto di lavori con Superbonus, e venduti entro i 10 anni successivi ai lavori, sarà applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito al 26%.

Una durata che è raddoppiata rispetto alle prime bozza, anche se la legge lascia ancora qualche spazio per alcuni casi specifici.

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Tra Superbonus e tasse sulla plusvalenza: ecco le novità

Il Ministro Giorgetti dunque sembra non aver toccato le norme che regolano la cessione del credito, ma come detto nella nuova Legge di Bilancio ci sono misure che riguardano il Superbonus, e soprattutto le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili.

Per le plusvalenze realizzate dalla “cessione a titolo oneroso di beni immobili” entro 10 anni dalla fine dei lavori da Superbonus, si applica l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, di cui all’articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L’imposta si calcola nella misura del 26%, e vale come detto per i 10 anni successivi alla fine dei lavori, mentre nella prima bozza di testo si parlava di 5 anni.

La manovra ha lo scopo di evitare le speculazioni sulla vendita di edifici che sono stati oggetto di lavori finanziati dallo Stato. La nuova regola è entrata in vigore dal 1° gennaio 2024.

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Novità sui costi inerenti agli immobili

Altra novità è quella sui costi inerenti agli immobili. Nel calcolarli infatti non si considereranno i costi relativi agli interventi di superbonus con agevolazione al 110% se il beneficiario ha scelto la modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura. Dopo 5 anni dal termine dei lavori, i costi saranno considerati per il 50% delle spese.

Gli stessi immobili, se costruiti o acquistati oltre i cinque anni dalla fine dei lavori, il prezzo di acquisto o quello di costruzione sarà rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le eccezioni

Nel testo della Legge sono previste alcune eccezioni. Sono intanto esclusi gli immobili che si acquistano per successione.

La tassazione poi non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla cessione. Se tra la data di acquisto o costruzione e la vendita sia trascorso un periodo inferiore a 10 anni, il requisito si deve valutare su tale periodo. Così si escludono dall’applicazione dell’imposta sostitutiva le compravendite che non sono dettate da finalità speculative.

Insomma, novità importanti anche per tutte le agenzie immobiliari che hanno per le mani trattative o immobili da vendere ma che hanno magari subito lavori di ristrutturazione da Superbonus. L’agente immobiliare dovrà infatti, nella trattativa e nello stabilire il prezzo di vendita, tener conto della nuova tassazione e delle nuove norme.

 

Sei un privato e hai voglia o bisogno di vendere casa? Allora la cosa migliore da fare è quella di affidarti ad un’agenzia immobiliare seria e competente che possa guidarti in tutte le fasi, occupandosi anche della raccolta dei documenti necessari.

 

Tra queste informazioni essenziali c’è sicuramente la categoria catastale dell’immobile, che indica la destinazione d’uso e li classifica secondo una rendita. Immobili che hanno caratteristiche simili si trovano nello stesso gruppo. Questi gruppi di categorie catastali sono contraddistinti da lettere che vanno dalla A alla F.

 

Per cosa servono le categorie catastali

 

Se volete vendere casa avrete certamente bisogno di conoscere a quale categoria catastale appartiene. Dalla categoria catastale viene determinata la rendita catastale, a cui poi corrisponde una diversa tassazione, come nel caso dell’IMU. Dalla destinazione d’uso (indicata proprio con le categorie catastali), si determinano quindi le imposte.

 

La classificazione delle categorie catastali

 

Nel Gruppo A ci sono gli immobili con destinazione ordinaria come alloggi ed uffici. Nel gruppo B le scuole, gli edifici pubblici e gli ospedali; nel gruppo C le attività commerciali private. Nel gruppo D le industrie, gli alberghi, i cinema e i teatri, mentre nel gruppo E ci sono aeroporti, porti, stazioni di autobus e ferroviarie, edicole e chiese. Nel gruppo F infine fabbricati non agibili o abitabili. A questi gruppi corrisponde poi una sottodivisione:

  • A1 Abitazioni di tipo signorile
  • A2 abitazioni di tipo civile
  • A3 abitazioni di tipo economico
  • A4 abitazioni di tipo popolare
  • A5 abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A6 abitazioni di tipo rurale
  • A7 abitazioni in villini
  • A8 abitazioni in ville
  • A9 castelli, palazzi e immobili di valore storico e artistico
  • A10 studi e uffici privati
  • A11 alloggi e abitazioni tipiche dei luoghi

 

Per il gruppo B invece:

  • B1 Collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme
  • B2 ospedali e case di cura
  • B3 prigioni e riformatori
  • B4 uffici pubblici
  • B5 scuole e laboratori
  • B6 gallerie, accademie, musei, biblioteche, pinacoteche
  • B7 oratori e cappelle private
  • B8 magazzini sotterranei per la raccolta di derrate

 

Nel gruppo C ci sono gli immobili senza fine di lucro:

  • C1 locali commerciali
  • C2 locali di deposito e magazzini
  • C3 laboratori artistici
  • C4 locali per esercizi sportivi privati
  • C5 stabilimenti di acque curative e balneari privati
  • C6 scuderie, stalle, autorimesse e rimesse privati
  • C7 tettoie

 

Gruppo D:

  • D1 opifici
  • D2 alberghi e hotel
  • D3 sale cinematografiche, per spettacoli e teatri
  • D4 ospedali e case di cura
  • D5 assicurazioni istituti di cambio o di credito
  • D6 locali per esercizi sportivi
  • D7 fabbricati costruiti per specifiche attività industriali
  • D8 costruiti per specifiche attività commerciali
  • D9 immobili sospesi o galleggianti, ponti provati a pedaggio
  • D10 fabbricati rurali

 

Nel Gruppo E:

  • E1 Stazioni per servizi di trasporto
  • E2 ponti comunali e provinciali a pedaggio
  • E3 immobili costruiti per particolari esigenze pubbliche
  • E4 recinti chiusi per attività pubbliche
  • E5 fortificazioni e loro dipendenze
  • E6 torri, semafori e fari pubblici
  • E7 immobili per esercizio di culti pubblici
  • E8 costruzioni nei cimiteri ad esclusione di sepolcri e tombe di famiglia
  • E9 altri fabbricati a destinazione particolare non menzionati nelle altre categorie.

 

E infine nel Gruppo F:

  • F1 Aree urbane
  • F2 unità collabenti
  • F3 unità in costruzione
  • F4 unità in definizione
  • F5 lastrici solari
  • F6 immobili ancora da dichiarare
  • F7 infrastrutture e reti pubbliche.

 

Le categorie catastali sono quindi importanti non solo per calcolare le imposte, ma anche per vendere casa. Un dato che servirà sicuramente all’agenzia immobiliare che si occuperà di tutte le fasi della vendita.

 

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