A partire dal 1° gennaio 2024, la Legge di Bilancio ha apportato diverse novità per il settore dell’edilizia. Molte di queste hanno toccato il Superbonus e coloro che hanno usufruito di questa possibilità.

La novità più importante è che alle plusvalenze che derivano dalla vendita di immobili oggetto di lavori con Superbonus, e venduti entro i 10 anni successivi ai lavori, sarà applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito al 26%.

Una durata che è raddoppiata rispetto alle prime bozza, anche se la legge lascia ancora qualche spazio per alcuni casi specifici.

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Tra Superbonus e tasse sulla plusvalenza: ecco le novità

Il Ministro Giorgetti dunque sembra non aver toccato le norme che regolano la cessione del credito, ma come detto nella nuova Legge di Bilancio ci sono misure che riguardano il Superbonus, e soprattutto le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili.

Per le plusvalenze realizzate dalla “cessione a titolo oneroso di beni immobili” entro 10 anni dalla fine dei lavori da Superbonus, si applica l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, di cui all’articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L’imposta si calcola nella misura del 26%, e vale come detto per i 10 anni successivi alla fine dei lavori, mentre nella prima bozza di testo si parlava di 5 anni.

La manovra ha lo scopo di evitare le speculazioni sulla vendita di edifici che sono stati oggetto di lavori finanziati dallo Stato. La nuova regola è entrata in vigore dal 1° gennaio 2024.

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Novità sui costi inerenti agli immobili

Altra novità è quella sui costi inerenti agli immobili. Nel calcolarli infatti non si considereranno i costi relativi agli interventi di superbonus con agevolazione al 110% se il beneficiario ha scelto la modalità della cessione del credito o dello sconto in fattura. Dopo 5 anni dal termine dei lavori, i costi saranno considerati per il 50% delle spese.

Gli stessi immobili, se costruiti o acquistati oltre i cinque anni dalla fine dei lavori, il prezzo di acquisto o quello di costruzione sarà rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le eccezioni

Nel testo della Legge sono previste alcune eccezioni. Sono intanto esclusi gli immobili che si acquistano per successione.

La tassazione poi non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla cessione. Se tra la data di acquisto o costruzione e la vendita sia trascorso un periodo inferiore a 10 anni, il requisito si deve valutare su tale periodo. Così si escludono dall’applicazione dell’imposta sostitutiva le compravendite che non sono dettate da finalità speculative.

Insomma, novità importanti anche per tutte le agenzie immobiliari che hanno per le mani trattative o immobili da vendere ma che hanno magari subito lavori di ristrutturazione da Superbonus. L’agente immobiliare dovrà infatti, nella trattativa e nello stabilire il prezzo di vendita, tener conto della nuova tassazione e delle nuove norme.

 

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